Diritto Italiano

DIRITTO ITALIANO - ITALIAN LAW
L’Italia ha da tempo emanato una legislazione a protezione dei beni culturali nazionali severa ed è anche parte di numerosi accordi multilaterali per avere e offrire tutela e collaborazione a livello internazionale. Il nostro paese è parte di tutte le convenzioni internazionali a protezione del patrimonio culturale promosse dall’ UNESCO e anche molte di quelle predisposte dal Consiglio d’Europa (la Conv. culturale europea del 1954, la Conv. di Londra per la protezione del patrimonio archeologico del 1969; la Conv. di Granada per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa ; la Conv. Europea del Paesaggio del 2003)  e pure la Convenzione d’UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati. L’insieme di norme di fonte internazionale contenute in questi accordi, tutti in vigore per il nostro Paese, ha determinato l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano di una normativa speciale, relativa dapprima alla sola protezione dei beni e musei in tempo di guerra (Conv. dell’Aja del 1954 ) e in seguito estesa anche al tempo di pace, che è venuta a sovrapporsi a quella già presente sul piano nazionale, con delle conseguenze di particolare rilievo. Basti pensare che è proprio in ambito internazionale che inizialmente si è fatta strada la nozione “beni culturali” (biens culturels, cultural property), prima di essere accolta nel diritto italiano, ponendo il problema di una sua definizione. Di recente l’intera materia è stata oggetto di una nuova e organica codificazione che ha sostituito o modificato le leggi preesistenti, sia la legge n. 1089 del 1939 che il Testo unico in materia di beni culturali del 1999 (d.lgs. 490/99), attuata con l’entrata in vigore nel 2004 del  Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n42 del 2004 e successive modificazioni). In occasione dell’approvazione di questo nuovo Codice, il legislatore nazionale avrebbe dovuto dare più spazio alla normativa di origine internazionale e, soprattutto avrebbe dovuto  risolvere la questione della sovrapposizione di norme di fonti diverse per la stessa materia, con conseguenti problemi di coordinamento fra i vari testi in vigore e incertezze sulla disciplina effettivamente applicabile al singolo caso. Ora, nonostante il fatto che, nel settore della protezione internazionale dei beni culturali, le regole più recenti siano più incisive delle precedenti, venendo così semplicemente ad integrare e a rendere più effettiva o più allargata la protezione, tuttavia, quantomeno dal punto di vista soggettivo, l’ambito di applicazione delle diverse convenzioni in vigore non coincide e genera confusione e incertezza. È sì vero che il nostro legislatore ha cercato di ovviare alla sua precedente trascuratezza, mediante l’inserimento degli artt. 64-bis e 87-bis nel corpo del Codice dei beni culturali (modifiche introdotte col d.lgsl. n. 62/2008), ma si tratta una volta di più di richiami generici a strumenti internazionali già in vigore. Quello che tuttora manca nel diritto italiano è un quadro organico di riferimento, contenuto in un’unica legge di facile consultazione. Invece continuano ad esserci rinvii ai testi delle singole convenzioni – e nemmeno a tutte - e alle rispettive leggi di esecuzione. Il Codice menziona e rinvia alla Convenzione d’UNIDROIT del 1995 e alla Convenzione UNESCO del 1970, senza precisare quale delle due va applicata nei singoli casi, per il regime di circolazione dei beni mobili (art. 87 e 87-bis). Il Codice inoltre rinvia alla Lista del patrimonio mondiale della Convenzione UNESCO del 1972, per ciò che concerne le attività di tutela e valorizzazione del paesaggio e le linee di sviluppo urbanistico (artt. 133 e 143 Codice) e alle Regole allegate alla Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio sottomarino per il recupero degli oggetti sommersi (art. 94 Codice). Questo rinvio a norme provenienti da fonti diverse ed eterogenee non rende certo facile al singolo operatore orientarsi nella disciplina. Per questo si è pensato di fornire un quadro legislativo di facile consultazione e accesso, coordinato su tre livelli: interno, internazionale ed europeo. Anche l’aspetto del diritto europeo è importante perché le norme emanate dalle istituzioni dell Unione europea prevalgono su quelle nazionali. Infatti, l’art. 64-bis del Codice precisa che il controllo sulla circolazione internazionale delle varie componenti del patrimonio culturale è esercitato “nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati dal diritto comunitario” e nel Capo V del Codice, dedicato alla “circolazione in ambito internazionale”, si fa espresso riferimento alla legislazione d’origine comunitaria (European Law) prima che a quella internazionale.
DEFINIZIONE DI BENI CULTURALI NEL DIRITTO ITALIANO
Nel Codice non è contenuta una definizione unitaria di bene culturale, ma la nozione è individuata attraverso un’elencazione esemplificativa delle categorie di beni che, rivestendo un “interesse culturale” - peraltro diversamente qualificato e graduato a seconda della categoria - sono da considerare oggetto di tutela da parte della normativa speciale. L’art. 10 rubricato “beni culturali” fornisce tale elencazione, ripetendo con minime variazioni la lista di categorie già contenuto nel Testo Unico del 1999 (artt. 2 e 3 d.lgs. 490/99). La lista non è tassativa. Infatti l’art. 2, co. 2, del nuovo Codice estende la nozione a “tutte le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”, pur non elencate espressamente nell’art. 10. L’aggiunta di questa formula, che recepisce quella elaborata dalla Commissione Franceschini, lascia aperta la possibilità di estendere la disciplina di tutela anche ad altri beni oltre a quelli espressamente menzionati nella lista.

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