Convenzioni Internazionali

L’attività di protezione dei beni culturali svolta sul piano internazionale ha determinato lo sviluppo di una normativa speciale, contenuta nelle convenzioni internazionali, relativa dapprima al solo tempo di guerra e in seguito estesa anche al tempo di pace, e che è venuta a sovrapporsi a quella presente sul piano nazionale.
Gli obblighi di protezione dei beni del patrimonio culturale sanciti dalle convenzioni internazionali si configurano diversamente per i beni immobili, quali i musei, i palazzi storici e i centri monumentali e archeologici, e per i beni mobili, quali i reperti archeologici, le cose di interesse storico-artistico e le altre opere d’arte che – per loro natura - possono essere spostati e trasferiti illecitamente dal territorio di uno Stato a quello di un altro.
Per gli immobili il diritto internazionale si preoccupa soprattutto di ottenere la collaborazione fra Stati per la conservazione e la valorizzazione nel luogo ove sono situati gli immobili (cd. in situprotection).
Per i beni culturali mobili, invece, la preoccupazione principale risiede nell’impedire furti, spogli ed esportazioni illegali, che sono la causa dell’impoverimento del patrimonio culturale dello Stato d’origine, per arginare il traffico illecito si cerca di regolamentare con apposite convenzioni il regime di circolazione e il commercio internazionali.
Grazie all’iniziativa dell’UNESCO sono stati approvate convenzioni molto importanti, in ordine cronologico:
1) la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall’Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (inGazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell’11 aprile 1958);
2) la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d’arte da un Paese all’altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);
3) la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l’arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall’Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977).
whc.unesco.org
Più di recente l’UNESCO ha promosso la stipula di altre convenzioni che riguardano particolari tipi di beni culturali:
4) la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage ), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
5) la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti .
6) la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions ), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
Altre importanti convenzioni sono state adottate grazie all’iniziativa del Consiglio d’Europa,:
la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologicofirmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);
la Convenzione di Delfi del 23 giugno 1985 sulle infrazioni relative ai beni culturali (in European Treaty Series n. 119), ratificata dall’Italia nel 1985 ma mai entrata in vigore per mancanza del numero di ratifiche necessario;
la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall’Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989).
la Conv. Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000European Landscape Convention, ratificata il 4 maggio 2006 (ETSn.176).
L’UNIDROIT ha promosso l’adozione della Convenzione sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995 (ratificata dall’Italia con l. 7 giugno 1999 n. 213 e ora richiamata dall’art. 87 del Codice dei beni culturali).
Nel continente americano va ricordata la Convenzione di San Salvador on the Protection of Archaeological, Historical and Artistic Heritage of the American Nations, votata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (O.S.A.) il 17 giugno del 1976, il cui scopo dichiarato è quello di identificare, registrare e salvaguardare il patrimonio culturale degli Stati americani per impedire l’esportazione illecita e promuovere la collaborazione degli Stati a tal fine (art. 1).

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