Diritto Internazionale

La necessità di tutelare le opere d’interesse storico-artistico e i musei con una particolare regolamentazione, ha preso l’avvio nei singoli ordinamenti statali, per poi interessare gradualmente anche la Comunità internazionale.
Solo a partir2e dal periodo successivo alla seconda guerra mondiale, in considerazione del numero sempre crescente di distruzioni, furti, spogli ed esportazioni illecite di opere d’arte, varie istituzioni internazionali si sono occupate della questione, predisponendo alcune convenzioni internazionali sulla protezione dei beni culturali, mobili e immobili.
Secondo il diritto internazionale, ogni Stato è in linea di principio padrone dei beni culturali e museali che si trovano sul suo territorio. Gli Stati maggiormente interessati alla protezione del patrimonio storico-artistico stipulano dei trattati con cui si assumono obblighi di cooperazione e assistenza nella salvaguardia dei rispettivi patrimoni culturali.
Gli obblighi di protezione sanciti dalle convenzioni internazionali si configurano diversamente per i beni immobili, quali i musei, i palazzi storici e i centri monumentali e archeologici, e per i beni mobili, quali i reperti archeologici, le cose di interesse storico-artistico e le altre opere d’arte che – per loro natura – possono essere spostati e trasferiti illecitamente dal territorio di uno Stato a quello di un altro.
Per gli immobili il diritto internazionale si preoccupa soprattutto di ottenere la collaborazione fra Stati per la conservazione e la valorizzazione nel luogo ove sono situati gli immobili (cd. “in situprotection”).
Per i beni culturali mobili, invece, la preoccupazione principale risiede nell’impedire furti, spogli ed esportazioni illegali, che sono causa dell’impoverimento del patrimonio culturale dello Stato d’origine, dunque nel regolamentarne il regime di circolazione e il commercio.

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