Diritto Comunitario

In ambito comunitario è stato raggiunto un avanzato livello di tutela contro il traffico illecito di beni culturali ancor prima che la “cultura” divenisse oggetto specifico dell’azione comunitaria con l’introduzione, nel Trattato rielaborato a Maastricht, di un apposita norma a ciò dedicata (art. 128) ora divenuto l’art. 151 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
L’azione della CE nel settore della protezione dei beni culturali era stata sollecitata dalle preoccupazioni manifestate da alcuni Stati membri circa le conseguenze per il proprio patrimonio artistico connesse alla piena realizzazione del mercato unico a partire dal 1° gennaio 1993, i quali temevano che la soppressione dei controlli alle frontiere interne avrebbe causato il depauperamento del proprio patrimonio.
Un’efficace azione di tutela in ambito comunitario esigeva l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, le quali disciplinavano ciascuna in modo molto diverso le restrizioni al commercio e all’esportazione dei beni culturali. Così si è arrivati all’approvazione di due atti sul regime di circolazione dei beni culturali, orientati su due versanti: da un lato, la regolamentazione verso l‘esterno dell’area comunitaria con l’emanazione di un Regolamento comunitario sull’esportazione dei beni culturali (Reg. (CEE) n. 3911/92del Consiglio, del 9 dicembre 1992) e dall’altro, la disciplina della circolazione all’interno della Comunità europea, contenuta in una Direttiva comunitaria che impone la restituzione dei beni culturali trasferiti da uno Stato all’altro della Comunità senza il rispetto delle procedure e dei limiti previsti dal diritto dello Stato di provenienza del bene (Dir.(CEE) 93/7 del Consiglio del 15 marzo 1993 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro).
Questi atti di diritto comunitario sono attualmente recepiti nel diritto italiano nel Codice dei beni culturali, nelle Sezioni II e III del Capo V (artt. 73 ss.).
Si ricorda che, al momento della loro rispettiva emanazione, questi due atti trovarono la propria base giuridica in due diverse norme del Trattato CE, non essendo allora ancora operante la norma introdotta dal Trattato di Maastricht, che ha inserito la cultura - e a fortiori la tutela del patrimonio artistico - tra le aree di specifico intervento dell’azione comunitaria (art. 151 TCE).

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